Carta dei Servizi
Chi è il Difensore civico e come agisce
Il Difensore civico è stato definito dai documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio D’Europa come Istituzione per la tutela non giurisdizionale dei diritti fondamentali. La competenza del Difensore civico si estende nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Uffici periferici dello Stato e dei gestori dei Pubblici Servizi. È esclusa dalla competenza del Difensore civico l’Amministrazione della Giustizia (comprese le carceri), la Pubblica Sicurezza, l’Amministrazione militare.
Può sembrare eccessivo pensare alla dimensione dei diritti fondamentali quando si ha a che fare con la Pubblica Amministrazione e con i Gestori dei Servizi Pubblici, ma in realtà i diritti fondamentali permeano tutta la vita degli individui. Inoltre, secondo la normativa comunitaria il diritto alla buona amministrazione rientra fra i diritti fondamentali del cittadino.
L’azione del Difensore civico si caratterizza per essere appunto non giurisdizionale e quindi basata sull’informalità, la speditezza, il tentativo di portare il conflitto che l’utente ha con l’Amministrazione nell’ambito della risoluzione conciliativa e non del conflitto. Per questo alcuni ordinamenti definiscono il Difensore civico come Mediatore e lo stesso Difensore civico Europeo si chiama “Mediatore Europeo”.
Ha il potere di chiedere chiarimenti all’Amministrazione e di pretendere delle risposte, ha pieno accesso a tutti gli atti e documenti dell’Amministrazione senza limiti di segretezza, ma non può annullare atti o imporre all’amministrazione di adottare provvedimenti.
Ha invece il potere di segnalare le disfunzioni che ha rilevato e suggerire i rimedi che eventualmente propone. In questo senso ogni anno presenta al Consiglio Regionale ed al Parlamento Nazionale una Relazione, che il Consiglio Regionale discute. Può anche presentare rapporti speciali, se si verificano problemi. Dal 2012 presenta anche rapporti sintetici e periodici sulle problematiche di maggior rilievo.
Il Difensore civico cerca di agire il più possibile attraverso l’uso della telematica e della posta elettronica, per essere più celere e risparmiare sui costi della Pubblica Amministrazione, ma ovviamente chi non è in grado di comunicare con questi strumenti, può comunicare al Difensore civico per lettera, per fax, per telefono (è attivo un numero verde da rete fissa della Toscana).
In prospettiva l’ufficio conta inoltre di potere garantire agli utenti di controllare in via telematica in tempo reale l’andamento della propria istanza.
Agisce su segnalazione di singoli o associati, Enti, Comitati, Associazioni etc., ma ha anche il potere di attivarsi di ufficio, se dall’esame di un caso rileva un problema generale o se apprende di un problema dai media.
Competenze e funzioni
Il Difensore civico ha il potere di intervenire quindi nei confronti di:
Regione Toscana ed Aziende Regionali (comprese le Aziende Sanitarie ed Ospedaliero Universitarie e le strutture private ed accreditate: in questo settore c’è un procedimento particolare che esamineremo più avanti); Tutti i gestori di servizi pubblici; Gli Uffici periferici dello Stato; Enti Locali privi di Difensore civico.
Il Difensore civico può nominare un commissario ad acta nei casi che un Ente locale abbia omesso di adottare un atto obbligatorio per legge. Si tratta tuttavia di un’ipotesi circoscritta a quei casi in cui la normativa vigente impone ad un Ente locale di adottare un determinato procedimento.
Inoltre il Difensore civico ha uno specifico compito di garanzia del diritto di accesso, riconosciutogli dalla legislazione nazionale, nei confronti della Regione, degli Enti locali se manca il Difensore civico provinciale e delle Aziende Regionali. Se invece l’ente interessato è un’Amministrazione Statale il compito di garantire il diritto di accesso spetta alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ma il Difensore civico può comunque aiutare la persona interessata a presentare il ricorso alla Commissione.
Infine la legge regionale riconosce al Difensore civico la funzione di Garante del Contribuente per i tributi regionali; per i tributi nazionali esiste un apposito Garante presso il Ministero delle Finanze con il quale comunque il Difensore civico regionale ha un rapporto di collaborazione costante.
Il Difensore civico non può occuparsi di questioni fra privati (liti condominiali, banche, assicurazioni, etc.)
Non c’è un Difensore civico nazionale, ma attraverso il Coordinamento dei Difensori civici regionali che nomina ogni due anni un Coordinatore nazionale il Difensore civico interviene nei confronti degli uffici periferici dello Stato. Il Coordinatore interviene anche presso quelle Regioni dove non c’è il Difensore civico e può trasmettere le istanze degli utenti anche ai Difensori civici degli altri paesi d’Europa attraverso la Rete degli Agenti di Collegamento del Mediatore Europeo, se l’istanza riguarda un paese dell’Unione Europea, o comunque intervenendo informalmente presso il Difensore civico territorialmente competente se l’istanza riguarda un paese fuori dall’Unione Europea, ma dove c’è il Difensore civico.
Il Difensore civico Regionale agisce quindi in rete con gli altri Difensori civici presenti sul territorio della Regione (nel 2010 sono stati soppressi i Difensori civici locali che proseguono il loro mandato fino alla scadenza e permangono i Difensori civici territoriali presso le Province, dove eletti), ma anche con i Difensori civici delle altre Regioni e anche con gli altri Difensori civici dell’Europa, sia attraverso le reti istituzionali del Difensore civico Europeo e del Commissario Diritti Umani dell’Unione Europea che attraverso le Associazioni Internazionali dei Difensori civici.
In questo momento il Coordinamento Nazionale è presso il Difensore civico della Regione Abruzzo,
La collaborazione con il volontariato e con gli Enti Locali
Non sempre il Difensore civico può risolvere il problema che gli viene sottoposto, perché la sua azione si ferma a verificare se l’Amministrazione ha fatto tutto il possibile per rispondere al bisogno della persona, rispetto a quanto la legge garantisce di potere fare. Inoltre con il venire meno della rete dei Difensori civici locali è sempre più difficile soprattutto per le persone che hanno meno confidenza con i mezzi di comunicazione elettronica, ma che spesso sono anche le più indifese, raggiungere il Difensore civico.
Per questo il Difensore civico ha stipulato dal 2011 una Convenzione con il CESVOT regionale, perché le Associazioni di Volontariato aderenti a CESVOT possano, attraverso le proprie strutture aiutare a diffondere notizie informazioni sul Difensore civico e – se disponibili – ricevere i reclami per il Difensore civico e seguirne l’andamento presso l’ufficio su delega dell’utente quando questi abbia difficoltà o preferisca avvalersi dell’assistenza dell’Associazione. La collaborazione sviluppata con il CESVOT è reciproca e prevede che il Difensore civico possa indirizzare il cittadino all’Associazione quando la richiesta riguardi un settore o un bisogno che l’Amministrazione non è in grado di soddisfare, perché non è di competenza o perché mancano le risorse. Presso i Comuni di Incisa – Figline e di Reggello due Centri che raccolgono più Associazioni si sono impegnati attivamente per garantire il raccordo con il Difensore civico, aprendo un vero e proprio sportello periodico per la raccolta delle istanze sul territorio.
Il Difensore civico ha anche stipulato una Convenzione con Legambiente per quanto attiene i problemi ambientali.
Sempre per soddisfare l’esigenza di raggiungere gli utenti sul territorio, specie quelli più svantaggiati il Difensore civico ha stipulato una convenzione con UNCEM, per avvalersi degli sportelli “Ecco Fatto” che sostituiscono gli uffici postali.
Come vengono gestite le istanze
Non è necessaria una forma particolare per presentare un quesito al Difensore civico, come abbiamo visto sopra. Se l’istanza è presentata all’ufficio a voce il funzionario che la riceve procede a verbalizzarla e a farla protocollare.
Tutte le istanze vengono protocollate e ricevono una risposta, se l’istanza non può avere seguito viene comunicato a chi l’ha presentata. Il Difensore civico può decidere di non dare seguito ad istanze anonime o prive di riferimenti per identificare l’utente, ferma ogni valutazione da parte del Difensore civico di attivarsi d’ufficio in merito a quanto segnalato.
Per istanza si intende una richiesta comunque presentata (in forma scritta o in forma orale che è verbalizzata dal Difensore civico o dal funzionario che la riceve) che sia relativa ad un atto o ad un comportamento della Pubblica Amministrazione o di un Gestore di Servizi Pubblici e che ponga un problema concreto ed effettivo e non una generica lamentela sul malfunzionamento di questo o di quell’ufficio o sul cattivo andamento dell’Amministrazione. Non si parla di istanze a fronte di segnalazioni o comunicazioni redatte in qualsiasi forma, che avanzino critiche generalizzate o considerazioni di carattere generale.
L’ufficio è organizzato per settori e di regola il Difensore civico affida lo studio della pratica ad un funzionario, che normalmente riceve e comunica con gli interessati, ferma la facoltà della persona interessata di chiedere di parlare direttamente con il Difensore civico.
In conformità al Codice Etico della Pubblica Amministrazione si segue l’ordine cronologico di presentazione, ma ovviamente laddove ci siano problemi legati con la scadenza dei termini o con l’urgenza di particolari situazioni un’istanza presentata successivamente può avere la precedenza.
Se il Difensore civico non è competente l’Ufficio comunque fornisce indicazioni sull’Autorità alla quale rivolgersi o sui mezzi da utilizzare eventualmente per fare valere i propri diritti, laddove sia possibile un qualche rimedio.
Alcuni procedimenti seguono un iter particolare:
1) Reclami tecnico professionali: la legge (L.R. 19/2009 art. 16 e ss.) prevede che al Difensore civico pervengano tutti i reclami tecnico professionali, anche se trasmessi alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Se il reclamo arriva direttamente al Difensore civico questi si attiva secondo la procedura sotto specificata, se il reclamo è trasmesso da un’Azienda Sanitaria o Ospedaliero Universitaria il Difensore civico si attiva solo dopo che l’utente si sia dichiarato eventualmente insoddisfatto della risposta ricevuta.
Il procedimento prevede la richiesta di chiarimenti e di documentazione clinica all’Azienda Sanitaria e la trasmissione della pratica ai consulenti medico legali dell’ufficio che forniscono un’indicazione circa l’esistenza di incongruità nella gestione del caso da approfondire nelle sedi opportune. Attraverso l’esame dei casi specifici il Difensore civico svolge monitoraggio sugli aspetti generali del caso.
Ai sensi della D.G.R.T. 1234/2011 il Difensore civico può assistere l’utente nella trattativa con la Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, ovviamente non come legale rappresentante dell’utente, ma come garante del procedimento che tende a favorire l’accordo fra le parti come previsto dalla delibera. L’assistenza può partire dall’aiuto all’utente nel redigere la richiesta di risarcimento.
2) Il procedimento di tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi La Difesa civica è individuata dal comma 4 art. 25 L241/90 (come modificato dalla L15/2005) quale organo a cui il cittadino può rivolgersi, in alternativa al ricorso al TAR, nel caso sia insoddisfatto della risposta ricevuta dalla PA a seguito di una propria domanda di accesso agli atti. Si deve sottolineare che si può chiedere l’intervento della Difesa civica non solo in caso di risposta totalmente o parzialmente negativa, ma anche in caso di silenzio, essendo che la norma citata attribuisce al medesimo il valore legale di diniego. Si deve altresì fare attenzione ai tempi: la norma citata dispone che si possa chiedere l’intervento della Difesa civica entro trenta giorni dal ricevimento della risposta insoddisfacente data al cittadino a fronte della domanda di accesso, oppure dal compiersi del termine previsto dalla legge (30 giorni) o dalla normativa dell’ente (che può prevedere un termine più breve) decorso il quale si forma il silenzio rifiuto. Questo è un vero e proprio termine di decadenza, ed è il medesimo termine entro il quale il cittadino, come sopra accennato, può ricorrere al TAR. Si ricorda che questo è l’unico caso nell’ordinamento in cui il ricorso alla difesa civica interrompe il termine per ricorrere al TAR. E’ previsto infatti che tale termine decorra ex novo dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
La richiesta di intervento si può fare senza particolari formalità, ma ai fini di un corretto svolgimento della istruttoria è necessario trasmettere tempestivamente la copia della propria domanda di accesso e la copia della eventuale risposta ricevuta dalla PA, unitamente ai propri recapiti, in modo da consentire un pronto contatto qualora necessitino chiarimenti sulla istanza.
I provvedimenti in materia di diritto di accesso nei confronti dei quali la Difesa civica regionale può intervenire sono quelli emessi dalla Regione, Enti, Organismi e Aziende regionali (comprese la Aziende Sanitarie e Ospedaliere), dai concessionari dei servizi pubblici regionali, dagli enti locali qualora non sia presente la Difesa civica comunale o provinciale di riferimento, e dai concessionari dei servizi pubblici locali. Per ciò che riguarda i provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato operanti sul territorio regionale, dal 2005 l’organo al quale ricorrere non è più la Difesa civica regionale, ma la Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Difesa civica che riceve una richiesta di riesame del provvedimento, espresso o tacito, limitativo in tutto o in parte dell’accesso, deve provvedere entro trenta giorni a verificare la fondatezza della istanza. In caso ritenga l’istanza infondata, provvede nello stesso termine a comunicarne i motivi al ricorrente. Nel caso ritenga di emettere richiesta di riesame, provvede nello stesso termine con nota diretta alla PA autrice del provvedimento oggetto del ricorso, e per conoscenza al ricorrente. La nota della Difesa civica ha l’effetto di invertire il valore legale del silenzio, poiché l’accesso è consentito qualora la PA, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Difesa civica, non confermi il diniego. Se trascorre il termine senza alcuna comunicazione, si deve presumere che l’accesso sia stato soddisfatto. Se la PA conferma in tutto o in parte il diniego, dal ricevimento di tale comunicazione da parte del ricorrente comincia a decorrere il termine di trenta giorni per adire il TAR.
3) Commissario ad acta: il testo unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/00, art. 136) attribuisce al Difensore civico il potere di nominare un commissario ad acta per far fronte all’inerzia di un Ente locale nell’adozione di un atto previsto come obbligatorio dalla legge. Nel recente passato la Regione Toscana (L.R. 2/02) aveva disciplinato con maggior dettaglio le prerogative di intervento del Difensore civico relativamente all’attività di controllo sostitutivo, con estensione anche ai ritardi e alle omissioni riconducibili ad adempimenti di finanza locale. Le successive vicende hanno determinato l’abrogazione della legge e – relativamente alle procedure inerenti il rilascio del permesso di costruire – il trasferimento dei relativi poteri alla Presidenza della Giunta Regionale. A partire dal 2004 la Corte Costituzionale, con successive sentenze, ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni di leggi regionali che – in analogia con quanto previsto dalla normativa nazionale - avevano attribuito poteri sostitutivi al Difensore civico regionale. È dunque rimasto il solo potere di carattere generale disciplinato nella norma statale, mai dichiarata incostituzionale e dunque ancora vigente.
La procedura può essere attivata su sollecitazione di parte ovvero (casi molto rari) di ufficio da parte del Difensore civico: le problematicità emerse in ordine alla legittimità dell’intervento sostitutivo consigliano in effetti di limitare gli interventi ai soli casi di espresse richieste da parte di soggetti interessati all’adempimento.
L’iter prevede una serie di formalità, quali ad esempio l’accertamento dell’esistenza dell’obbligo (non deve trattarsi di atto discrezionale nell’an) e della scadenza del termine perentorio entro il quale l’adempimento avrebbe dovuto essere compiuto; la preventiva diffida ad adempiere e la verifica della perdurante inerzia dell’amministrazione; l’individuazione del soggetto cui attribuire l’incarico di commissario, previa valutazione delle competenze possedute in riferimento alla specifica attività da compiere; la formalizzazione in atti del provvedimento di nomina con indicazione delle motivazioni circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge; la pubblicazione sul BURT degli atti; la liquidazione dei compensi al commissario.
La legge non prevede specifici termini per le diverse fasi procedimentali, fatto salvo il termine di 60 giorni indicato per lo svolgimento delle attività da parte del commissario. Si tratta comunque di un termine prorogabile da parte del Difensore civico in considerazione della complessità dell’adempimento oggetto di sostituzione.
Il Difensore civico avvia comunque un tentativo informale di conciliazione per favorire un adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione ed evitare la nomina del commissario ad acta.
Procedimento generale
Telefono 055 2387800 – numero verde 800.018488
Fax 055 2387655
e-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC : difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it
Responsabile del procedimento
Andrea Di Bernardo tel. 055/2387058
Il cittadino (singolo o associato) può rivolgersi al Difensore civico (anche tramite una delle Associazioni convenzionate con il Difensore civico tramite la Convenzione con CESVOT o con Legambiente o tramite un punto “Ecco Fatto”), chiedendo di intervenire. Il Difensore civico valuta il problema e lo assegna ad un funzionario competente o informa l’utente dell’impossibilità di procedere alla trattazione della sua questione, perché palesemente infondata prima dell’istruttoria o perché non rientrante nelle competenze del Difensore civico.
Laddove il Difensore civico riscontri la propria incompetenza informa il richiedente dei rimedi attivabili, se esistente e dei soggetti ai quali eventualmente rivolgersi per ottenere tutela.
Il Difensore civico individua il funzionario competente a trattare la questione, laddove non decida di trattarla direttamente e la Segreteria ne dà informazione all’utente.
Il contatto con l’ufficio può anche avvenire tramite appuntamento o conversazione telefonica con il funzionario competente (che in caso di istanza orale procede a verbalizzare i contenuti della domanda) che sottopone al Difensore civico l’opportunità di aprire una pratica. In quest’ultimo caso non viene data notizia agli utenti del responsabile della pratica che è il funzionario con il quale hanno avuto contatti diretti, fatto salvo il caso che il Difensore civico decida di avocare la pratica o assegnarla ad altro funzionario.
Il funzionario procede di norma a redigere una richiesta di chiarimenti scritta che viene inviata all’ufficio o al concessionario di pubblico servizio oggetto della segnalazione e di regola trasmessa per conoscenza all’utente che ha fatto la segnalazione. L’invio della corrispondenza avviene quando possibile per posta elettronica.
Il Difensore civico può decidere di trattare l’istanza in modo diverso tramite un incontro con le amministrazioni o i gestori coinvolte nella segnalazione, dandone notizia all’interessato o chiarendo il problema per le vie brevi. Viene comunque data notizia all’utente dei riscontri ottenuti anche in tale forma, a meno che l’Amministrazione o il gestore coinvolto non si impegnino a fornire riscontro diretto all’interessato.
Il Difensore civico sollecita un riscontro laddove non pervenga una risposta alle proprie richieste di chiarimenti.
Modalità di presentazione
Non ci sono particolari formalità per la presentazione dei ricorso (che può giungere per posta ordinaria, per e-mail, per fax, o anche verbalizzato dal funzionario nel corso di colloquio col cittadino, ecc).
Ai fini di un corretto svolgimento della istruttoria, è necessario trasmettere tempestivamente la copia della propria domanda di accesso e la copia della eventuale risposta ricevuta dalla PA.
Si raccomanda comunque di fornire i propri recapiti, in modo da consentire un pronto contatto qualora necessitino chiarimenti sulla istanza. Le domande in forma anonima non saranno accolte.
Attività |
Indicatore |
Tempo intercorrente da: |
Standard |
Termini di legge |
1. Comunicazione di incompetenza a fronte di richieste non processabili ed indicazione degli eventuali soggetti cui rivolgersi |
Presentazione richiesta |
15 |
n.d. |
2. Comunicazione del funzionario responsabile se non identificato al momento della richiesta o se diverso |
Presentazione richiesta |
15 |
n.d. |
3. Richiesta chiarimenti al soggetto coinvolto nella segnalazione o comunicazione dei provvedimenti adottati |
Presentazione richiesta |
30 (fino a 60 gg per i procedimenti di particolare complessità) |
n.d. |
4. Eventuale sollecito |
Invio richiesta chiarimenti |
20 |
20 |
5. Trasmissione risposta ricevuta non indirizzata all’utente dall’ente interpellato, senza necessità di repliche o approfondimenti istruttori |
Ricevimento risposta |
10 |
n.d. |
6. Trasmissione risposta corredata da repliche o approfondimenti istruttori o comunicazione di archiviazione della pratica. |
Ricevimento risposta |
30 |
n.d. |
La richiesta all’utente di eventuali integrazioni documentali o precisazioni interrompe i termini di cui sopra |
n.d. : termine non definito
Procedimento di riesame in materia di diritto di accesso alla documentazione amministrativa (comma 4 art.25 L241/90)
Telefono 055 2387800 – numero verde 800.018488
Fax 055 2387655
e-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC : difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it
Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo : tel. 055/2387058
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Vanna Pastacaldi: tel. 055 2387857
Il cittadino (singolo o associato) può rivolgersi al Difensore civico chiedendo di attivare la procedura di riesame di cui al c.4 art. 25 L241/90 in alternativa al ricorso al TAR, se insoddisfatto per una risposta ricevuta dalla PA a seguito di una propria domanda di accesso agli atti. Si può chiedere l’intervento della Difesa civica non solo in caso di risposta totalmente o parzialmente negativa, ma anche in caso di silenzio, essendo che la norma citata attribuisce al medesimo il valore legale di diniego. Si deve chiedere l’intervento della Difesa civica entro trenta giorni (termine di decadenza) dal ricevimento della risposta insoddisfacente a fronte della domanda di accesso, oppure dal compiersi del termine previsto dalla legge (30 giorni) o dalla normativa dell’ente (che può prevedere un termine più breve) decorso il quale si forma il silenzio rifiuto. E’ previsto che tale termine decorra ex novo dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico, per consentire il ricorso al TAR in caso di ulteriore insoddisfazione.
La Difesa civica regionale può intervenire sui provvedimenti in materia di accesso dalla Regione, Enti, Organismi e Aziende regionali (comprese la Aziende Sanitarie e Ospedaliere), concessionari dei servizi pubblici regionali, enti locali qualora non sia presente la Difesa civica comunale o provinciale di riferimento, e concessionari dei servizi pubblici locali. Per ciò che riguarda i provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato operanti sul territorio regionale, dal 2005 l’organo al quale ricorrere non è più la Difesa civica regionale, ma la Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Difesa civica che riceve una richiesta di riesame del provvedimento, espresso o tacito, limitativo in tutto o in parte dell’accesso, deve verificare la fondatezza della istanza. In caso ritenga l’istanza infondata, provvede a comunicarne i motivi al ricorrente. Nel caso ritenga di emettere richiesta di riesame, provvede con nota diretta alla PA autrice del provvedimento oggetto del ricorso, e per conoscenza al ricorrente. La nota della Difesa civica ha l’effetto di invertire il valore legale del silenzio, poiché l’accesso è consentito qualora la PA, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Difesa civica, non confermi il diniego. Se la PA conferma in tutto o in parte il diniego, dal ricevimento di tale comunicazione da parte del ricorrente comincia a decorrere il termine di trenta giorni per adire il TAR.
Modalità di presentazione
Non ci sono particolari formalità per la presentazione dei ricorso (che può giungere per posta ordinaria, per e-mail, per fax, o anche verbalizzato dal funzionario nel corso di colloquio col cittadino, ecc). Ai fini di un corretto svolgimento della istruttoria, è necessario trasmettere tempestivamente la copia della propria domanda di accesso e la copia della eventuale risposta ricevuta dalla PA, unitamente ai propri recapiti, in modo da consentire un pronto contatto qualora necessitino chiarimenti sulla istanza.
Attività |
Indicatore |
Tempo intercorrente da: |
Standard |
Termini di legge |
1. Provvedimento di riesame |
Presentazione richiesta |
25 |
30 |
2. Comunicazione di rigetto istanza se infondata |
Presentazione richiesta |
25 |
30 |
Responsabilità professionale
Telefono 055 2387800 – numero verde 800.018488
Fax 055 2387655
e-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC : difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it
Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo tel. 055/2387058
Responsabile del procedimento
Dott. Vittorio Gasparrini: tel 055 2387859
L’utente può rivolgersi al Difensore civico direttamente o la richiesta può pervenire al Difensore civico tramite l’Azienda Sanitaria o Ospedaliera.
Se la trasmissione dall’Azienda Sanitaria o Ospedaliera perviene al Difensore civico all’inizio dell’istruttoria da parte di quest’ultima il Difensore civico informa l’utente delle previsioni previste dalla normativa e della disponibilità al riesame con nota interlocutoria, se avviene ad istruttoria conclusa il Difensore civico apre l’istanza monitorando gli aspetti generali del caso e l’archivia, riaprendola in caso di segnalazione di insoddisfazione da parte dell’utente.
In caso di intervento diretto o di comunicazione di insoddisfazione da parte dell’utente delle risposte ricevute dall’Azienda Sanitaria o ospedaliera il Difensore civico provvede a chiedere chiarimenti alla struttura sanitaria coinvolta (che può essere anche privata o accreditata) ad acquisire copia della documentazione clinica relativa al trattamento.
Il Difensore civico informa sempre l’utente di tutti i mezzi di tutela attivabili.
Nel corso dell’istruttoria il Difensore civico può decidere di investire del caso Settori o Centri e Strutture afferenti la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, o gli Ordini o i Collegi professionali se emergano problemi deontologici, la Commissione Regionale di Bioetica o il Comitato Etico Locale dell’Azienda se emergano problemi etici. Il Difensore civico può decidere di aprire d’ufficio una pratica su aspetti generali del caso.
Invia la documentazione a consulenti medico legali non appartenenti all’Azienda coinvolta e fornisce all’utente un’indicazione basate sul riscontro documentale relativo al caso. Il Difensore civico chiarisce che si tratta di una indicazione non vincolante né per l’interessato né per la Struttura coinvolta, alla quale l’indicazione è inviata per estratto se sono state comunque rilevate incongruità.
Se l’utente desidera presentare istanza di risarcimento il Difensore civico può assistere l’utente nella redazione della domanda e favorire l’accordo fra le parti se l’utente chiede di essere accompagnato quando tratta con l’Azienda Sanitaria ed Ospedaliero Universitaria gli aspetti risarcitori. Il Difensore civico informa sempre l’utente della possibilità di farsi assistere da un proprio legale di fiducia, che la propria azione nella fase di cui alla D.G.R.T. 1234/2011 è di garanzia sul procedimento e quindi in sede di trattativa il Difensore civico o il funzionario delegato mantiene la terzietà e non agisce come patrocinatore dell’interessato in nessun caso.
Modalità di presentazione
Non ci sono particolari formalità per la presentazione dei ricorso (che può giungere per posta ordinaria, per e-mail, per fax, o anche verbalizzato dal funzionario nel corso di colloquio col cittadino, ecc). L’istanza può essere presentata anche attraverso un’associazione che ha aderito al protocollo di intesa con il CESVOT o che opera presso le Aziende Ospedaliere o Ospedaliero Universitarie perché accreditata da queste ultime.
Il Difensore civico nella sua prima comunicazione trasmette all’utente informativa sul procedimento oltre a quella relativa al trattamento dei dati personali.
Se l’istanza è presentata in forma orale, nella prima lettera di trasmissione è precisato che la ricostruzione del Difensore civico è frutto di tale forma di presentazione dell’istanza, invitando l’interessato ad eventuali rettifiche.
Attività |
Indicatore |
Tempo intercorrente da: |
Standard |
Termini di legge |
1. Istanza trasmessa dalla ASL: comunicazione di ricevimento ed informativa all’utente |
Ricevimento della comunicazione della ASL |
20 |
n.d. |
2. Richiesta chiarimenti in caso di primo accesso dell’utente o di comunicazione da parte dell’utente che la risposta della ASL è insoddisfacente |
Presentazione richiesta |
20 |
n.d. |
3. Eventuale sollecito alla ASL in caso di mancata risposta o mancata comunicazione di particolari complicazioni istruttorie |
Invio richiesta di chiarimenti |
60 |
n.d. |
4. Preparazione fascicolo per i medici legali e comunicazione chiusura istruttori |
Ricevimento risposta della ASL |
30 |
20 |
5. Trasmissione risposta con indicazioni medico legali |
Ricevimento risposta del medico legale |
20 |
n.d. |
La richiesta all’utente di eventuali integrazioni documentali o precisazioni interrompe i termini di cui sopra |
n.d. : termine non definito
Procedimento: nomina commissario ad acta (art. 136 D.Lgs. 267/00)
Telefono 055 2387800 – numero verde 800.018488
Fax 055 2387655
e-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC : difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it
Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo: tel. 055/2387058
Ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 267/00, qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritarda od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore civico regionale provvede a mezzo di nomina di un commissario ad acta. La norma non contiene specifiche indicazioni sulla procedura, fatta salva la fissazione del termine finale per lo svolgimento dell’incarico commissariale (60 giorni).
Ricevuta l’istanza viene valutata la sussistenza dei parametri per l’attivazione dell’intervento sostitutivo, ossia che l’adempimento omesso sia previsto come obbligatorio dalla legge e che il termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere risulti scaduto.
Non è indicato un termine di legge per la definizione della preliminare fase valutativa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la nomina del commissario ad acta ne viene data comunicazione al richiedente e, laddove possibile, attivato un confronto informale con l’amministrazione per la ricerca di una soluzione del contenzioso.
Qualora, al contrario, ricorrano i presupposti per la nomina del commissario, l’amministrazione competente all’adozione del provvedimento viene formalmente diffidata ad adempiere entro un termine indicato dal Difensore civico e variabile in considerazione della natura e della complessità dell’adempimento omesso.
Nelle more della scadenza di tale termine, viene altresì attivato un confronto con l’amministrazione nella ricerca di una mediazione che possa favorire l’adempimento spontaneo da parte dell’Ente locale. Scaduto il termine indicato in diffida, qualora non abbia dato esiti positivi il tentativo di mediazione, si procede alla nomina del commissario ad acta, il cui nominativo viene selezionato da un elenco messo a disposizione dalla Presidenza della Giunta Regionale.
Il Commissario incaricato devo portare a termine la propria attività entro 60 giorni, nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di nomina. Il Commissario ad acta è incaricato di portare a conclusione il procedimento e di porre in essere l’adempimento omesso: il mandato non è dunque vincolato nel merito delle determinazioni da assumere e la procedura può anche concludersi con un provvedimento non favorevole per gli interessi del soggetto proponente l’istanza. Gli oneri dell’attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione sostituita, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto sulla base del provvedimento di liquidazione formalizzato dal Difensore civico.
Gli atti della procedura (nomina, conclusione e liquidazione) sono soggetti a pubblicazione sul BURT.
Modalità di presentazione
Non ci sono particolari formalità per la presentazione dell’istanza (che può giungere per posta ordinaria, per e-mail, per fax, o anche essere verbalizzata dal funzionario nel corso di colloquio col cittadino, ecc). Poiché si tratta di procedura sostitutiva è necessario che l’interessato abbia autonomamente provveduto a diffidare l’amministrazione inadempiente e che sia in grado di dimostrare l’obbligatorietà dell’adempimento e l’esistenza di un termine perentorio.
Il Difensore civico nella sua prima comunicazione trasmette all’utente informativa sul procedimento oltre a quella relativa al trattamento dei dati personali.
Attività |
Indicatore |
Tempo intercorrente da: |
Standard |
Termini di legge |
1.Avvio procedura di nomina commissario ad acta con richiesta chiarimenti/diffida ad adempiere oppure comunicazione di rigetto istanza se infondata |
Data di presentazione della richiesta |
30 |
n.d. |
2.Nomina commissario ad acta |
Scadenza del termine indicato nella diffida |
20 |
n.d. |
3.Presa d’atto conclusione procedura e liquidazione compensi commissario ad acta |
Termine attività commissariale |
20 |
n.d. |
n.d. : termine non definito