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Conciliazione servizio idrico toscano


Con la presente siamo a comunicare che dal prossimo 21 giugno sarà operativo il portale https://sportellotelematico.autoritaidrica.toscana.it/ per la predisposizione e l’invio delle istanze all’Organismo Conciliativo del Servizio Idrico Toscano.
La procedura presso l’Organismo di Conciliazione costituito dall’Autorità Idrica Toscana è uno strumento gratuito per risolvere le controversie con i Gestori del Servizio idrico della Toscana  Acque spa  Acquedotto del Fiora  Asa Spa  Gaia Spa Geal Spa Nuove Acque Spa  Pubbliacqua Spa per attivarlo è necessario seguire le istruzioni all’indirizzo https://sportellotelematico.autoritaidrica.toscana.it/: la domanda va presentata in via telematica registrandosi con la procedura di cui al link mezzo pec, e-mail, posta ordinaria, fax o consegnata manualmente all’Autorità Idrica Toscana. 
Prima di rivolgersi a questo organismo è necessario avere già presentato un reclamo al gestore a seguito del quale l’utente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta da oltre 50 giorni.
La procedura è semplice ed informale: nell’organismo il Difensore civico o da un funzionario da lui delegato cercano di far raggiungere un accordo fra le parti e sono presenti l’utente (o un suo rappresentante, non è necessaria l’assistenza di un legale, ma è possibile) e un delegato dal Gestore. Su loro richiesta congiunta può formulare loro una proposta non vincolante.
La procedura è molto veloce in quanto la seduta conciliativa si deve svolgere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura all’utente e al Gestore.
Non è possibile presentare domanda di conciliazione se si è già esperita una conciliazione o la vicenda sia stata oggetto di controversia giurisdizionale o se sia pendente Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Inoltre è esclusa la possibilità di conciliare per:
  • profili di natura fiscale;
  • questioni per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  • per le quali sono state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti promosse da Associazioni dei Consumatori ai sensi degli articoli 37,139,140 e 140 bis del Codice del Consumo;
  • suddivisione delle spese idriche fra gli utenti indiretti sottesi alle utenze condominiali;
  • rapporti tra utenti
  • questioni per la cui risoluzione sia necessaria l’adesione di soggetti terzi, diversi dall’utente e dal gestore
 
Per approfondimenti:
regolamento sulla conciliazione del servizio idrico integrato