Difensore civico. Accordo di collaborazione con il comune di Sinalunga
E’ stato siglato ieri tra il sindaco Edo Zacchei e Sandro Vannini per esercitare al meglio le funzioni di tutela proprie della Difesa civica sul territorio comunale
di Ufficio stampa, 23 luglio 2020
Il sindaco del comune di Sinalunga (Si), Edo Zacchei, ed il Difensore civico regionale, Sandro Vannini, hanno siglato ieri un accordo di collaborazione per esercitare al meglio le funzioni di tutela proprie della Difesa civica e favorirne lo sviluppo e la qualità nel territorio comunale di Sinalunga. In particolare, la collaborazione riguarda la gestione delle istanze ricevute al fine di garantire, da parte Difensore civico regionale, risposte utili e tempestive sui quesiti proposti.
L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del comune di Sinalunga sarà il punto di raccolta delle istanze dei soggetti interessati, che verranno poi trasmesse al Difensore civico regionale. Questo permetterà un accesso agevole e semplificato ai servizi di tutela. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento, Il Difensore civico ne darà conferma direttamente all’utente, fornendo indicazione dei riferimenti necessari per l’individuazione del numero di protocollo assegnato, degli estremi identificativi della pratica e del nominativo del funzionario competente per l’istruttoria. L’intervento nei confronti della struttura pubblica interessata sarà attivato nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dall’avvio della procedura.
Il Difensore civico regionale e il comune di Sinalunga si impegnano a dare visibilità all’accordo sottoscritto, promuovendo, di comune intesa o anche singolarmente, iniziative di informazione alla cittadinanza attraverso l’organizzazione di spazi informativi, comunicazione sui rispettivi portali e pubblicazione di notizie sui principali Social Network. La possibilità di accesso gratuito alla tutela non giurisdizionale dei diritti per contenziosi con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi sarà oggetto di iniziative divulgative e di campagne di informazione specifiche.
L’accordo ha validità di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato con comune consenso delle parti entro i due mesi precedenti la scadenza. Le parti possono recedere dall’accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno novanta giorni.
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