Cosa è l’invalidità civile?
L’invalidità si può definire come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
Per la legge italiana, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per arresto congenito o precoce dello sviluppo dell’intelligenza o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
L’invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale (ad esempio “invalido civile al 50%”).
Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Chi può presentare domanda per il riconoscimento della invalidità civile?
Le persone invalide possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro invalidità.
La richiesta di riconoscimento di invalidità può essere presentata:
dall’interessato che si ritiene invalido; da chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
da chi cura gli interessi dell’invalido (il curatore nel caso degli inabili).
A chi si presenta la domanda per il riconoscimento della invalidità civile?
La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all’INPS territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante.
Chi riconosce l’invalidità civile?
L’invalidità civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
Come si presenta la domanda?
La presentazione della domanda per il riconoscimento della invalidità civile si articola in due fasi:
? ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante;
? presentare la domanda vera e propria all’INPS.
Il medico curante, che diviene quindi il medico certificatore, deve attestare la natura delle infermità invalidanti compilando appositi modelli di certificazione predisposti dall’INPS. In questi modelli sono riportati: i dati anagrafici del richiedente e le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto. Deve anche indicare la sussistenza eventuale di una patologia oncologica. I medici devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN poiché il certificato va compilato al computer ed inviato telematicamente.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che la persona dovrà poi esibire al momento della visita. Quando la persona farà la domanda all’INPS, dovrà indicare il numero di certificato contenuto nella ricevuta, in modo che il sistema possa abbinare i due documenti.
Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni per cui, se non si presenta domanda all’INPS entro tale termine, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
Il secondo passaggio è, dunque, la presentazione della domanda vera e propria all’INPS. Anche questa domanda deve avvenire in via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’invalidità. Può essere fatta autonomamente se la persona dispone del codice PIN (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio), oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF ecc.
Nella domanda il richiedente deve indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero. Il richiedente può indicare nella domanda il suo indirizzo e-mail per ricevere le informazioni che riguardano la sua pratica (se la casella di posta elettronica fosse certificata, questa potrebbe essere utilizzata anche per le comunicazioni ufficiali eliminando il cartaceo). Ad ogni modo, grazie al codice PIN, le fasi di avanzamento possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS.
Il sistema, in questa fase, abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che la persona sta presentando.
Quando e come si fa la visita all’ASL?
Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL. Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni.
Qualora non fosse possibile fissare la visita entro i suddetti limiti, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e definire in seguito la prenotazione della visita.
La data di convocazione a visita viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail comunicata ed è visibile sul sito internet dell’INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.).
In caso di impedimento, la persona può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN).
Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia.
Come si richiede la visita domiciliare?
Può accadere che il richiedente non sia nelle condizioni di presentarsi all’ASL per sottoporsi alla visita della Commissione. Questo si verifica tutte le volte in cui il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona. In questi casi è possibile richiedere la visita domiciliare. Il certificato medico di richiesta della visita domiciliare deve essere inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita presso l’ASL. Sarà il Presidente della Commissione ASL a valutare il merito della certificazione e a disporre o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il richiedente viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita.
Cosa è la visita di accertamento e il verbale?
La visita avviene presso la Commissione ASL competente che, dal 1° gennaio 2010, è integrata con un medico dell’INPS. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione delle visite di revisione successive.
Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene considerato definitivo. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse.
Se, invece, non c’è unanimità, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni.
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione.
Il verbale definitivo viene inviato alla persona dall’INPS. Oltre al verbale completo e contenente tutti i dati, viene inviato al richiedente anche un verbale contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi (ad esempio la presentazione al datore di lavoro per la concessione delle agevolazioni lavorative).
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di prestazioni economiche, il richiedente è tenuto a comunicare determinate informazioni quali il reddito personale, le coordinate bancarie ecc., anche queste da inserire online.
Cosa sì intende per stato di invalidità?
Lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo. Nel primo caso si dice che l’invalidità civile è soggetta a revisione; ciò significa che l’interessato dovrà sottoporsi a visita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale. Nel secondo caso il richiedente può presentare domanda per ottenere il cosiddetto “aggravamento” seguendo lo stesso iter fin qui descritto.
Come si può fare ricorso contro il verbale?
Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l’invalidità civile, la persona può presentare ricorso. La procedura del ricorso è cambiata recentemente e, dal 2012, chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria.
In sostanza il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al giudice.
L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.
Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.
È possibile presentare ricorso contro il verbale di invalidità senza farsi assistere da un avvocato?
No, la procedura di ricorso richiede la presenza di un avvocato.
Quali sono i benefici economici?
Il riconoscimento dell’invalidità civile porta al riconoscimento di una serie di benefici in capo all’invalido. L’entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni.
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
In sintesi, i benefici possono essere:
la pensione di inabilità; l’assegno mensile; l’indennità di accompagnamento; l’indennità accompagnamento ai minori;
l’indennità mensile di frequenza.
Se uno dei componenti il mio nucleo familiare risulta titolare di un immobile posto nel Comune di residenza, sono escluso dall’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica?
Di regola si. Esiste però il caso contemplato nel comma 2 dell’art. 5 della L.R.T. n. 96/96 che individua come facente parte del nucleo familiare "la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge". Nel caso di partecipazione al bando ERP quindi è determinante la data di inizio della stabile convivenza che non deve essere superiore ai due anni dalla data di pubblicazione del bando.
Vivo a Firenze, e sono in temporanea grave e urgente difficoltà abitativa, a chi posso rivolgermi?
Se si vive a Firenze e ci si trova in un provvisorio stato di grave emergenza abitativa, sul sito del Comune si trovano informazioni relative al Progetto Abitare Solidale. Il progetto consiste nell’attivazione di coabitazioni strutturate sul principio del mutuo aiuto attraverso la condivisione consapevole di uno stesso spazio abitativo.
Durante un incontro con un referente vengono individuate le caratteristiche e le esigenze dell’ospitante e dell’ospitato, utili per valutare eventuali affinità tra i candidati, a cui seguono incontri di conoscenza, sino all’elaborazione di un patto di reciproca solidarietà, il Patto Abitativo, tra le parti, che vincola i coabitanti al vicendevole rispetto delle esigenze di vita e a un mutuo scambio di servizi ed aiuto, e che sancisce l’effettivo avvio della coabitazione. Dopo un periodo di ulteriore “prova” di circa 30 giorni, la coabitazione viene ufficializzata con la sottoscrizione di un apposito comodato. Il buon andamento del rapporto è costantemente monitorato.
Sono inserito nella graduatoria per l’assegnazione delle case ERP. Ho chiesto all’assistente sociale di essere inserito anche nella graduatoria sociale, ma si rifiuta di farlo. Agisce in modo corretto?
Si, infatti la “Graduatoria Sociale” istituita ai sensi della Del. C.C. 1026/135 dell’11/09/2000 è gestita dalla Direzione Servizi Sociali attraverso un’apposita Commissione; l’inserimento in tale graduatoria non è richiesto dal cittadino, è proposto dal SIAST (Servizio Sociale Territoriale) del Comune di Firenze che ha in carico il nucleo familiare ed è successivo ad una valutazione tecnico-professionale complessiva che non tiene conto soltanto del disagio abitativo ma anche di tutti gli altri aspetti socio-economici della famiglia.
Sono diventato moroso nel pagamento del canone di affitto di un alloggio ERP, Verrò sfrattato?
L’art. 30 della L.R. 96/96 prevede che la morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per i servizi è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione. Tuttavia il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta ad uno stato di disoccupazione, o a grave malattia di un componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertate dall’Ente Gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. Quindi, se si può dimostrare che lo stato di morosità è intervenuto successivamente al licenziamento o ad uno stato di grave malattia di uno dei componenti il nucleo familiare, non verranno attivate le procedure di sfratto.
Ho assunto regolarmente una badante per prestare assistenza a mia madre invalida. Abitiamo in una casa di edilizia residenziale pubblica. Posso ospitarla ? Avrò maggiorazioni sul canone di affitto?
Tale situazione, ormai diffusa tra le famiglie italiane, è stata prevista nell’art. 18 bis della nuova Legge Regionale 31marzo 2015, n. 41 Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che stabilisce:
1. E' ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni. Qualora l'ospitalità si protragga oltre due anni l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità aggiuntiva mensile pari al venticinque per cento del canone di locazione in essere.
2. E' ammessa altresì, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al soggetto gestore, la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l'indennità aggiuntiva di cui al comma 1.
3. L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso. ”.
Sono in graduatoria per l’assegnazione di una casa Erp: posso averne una da ristrutturare, impegnandomi a farlo personalmente?
Si, in quanto sempre la nuova L.R. 41/15 ha inserito l’art. 16 bis che stabilisce:“ Art. 16 bis - Assegnazione degli alloggi da ripristinare:
1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d’ufficio o su richiesta degli interessati secondo l’ordine di graduatoria, possono destinare ai fini della presente legge alloggi non ripristinati, previa definizione di criteri e modalità tecnico-operative per l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione e riqualificazione di ordinaria manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione si applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra l’ente gestore e l'assegnatario, che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 viene altresì stabilito l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnata