Così come richiamato nella legge regionale 19/2009, in ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle Aziende sanitarie.
Ciascuna Azienda sanitaria si è quindi dotata di un proprio regolamento aziendale con cui riconosce agli utenti dei suoi servizi la gestione dei reclami attraverso due livelli di tutela: l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) in prima istanza, e la Commissione Mista Conciliativa (CMC), in seconda istanza. I rapporti fra Difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle Aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca. A tale scopo, e per evitare la sovrapposizione degli interventi e semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette i reclami ricevuti in materia sanitaria agli URP delle competenti Aziende, ne monitora il relativo procedimento ed informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.
Il Difensore civico può inoltre chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria e sollecitare l’Azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi, intervenendo qualora le Aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne.
In tale contesto il cittadino può rivolgersi al Difensore civico per problemi di lista d’attesa, ticket sanitari, organizzazione dei percorsi assistenziali, assistenza nei procedimenti amministrativi.
Si legga anche
Le Commissioni miste conciliative e gli organismi di tutela delle Aziende sanitarie.