Il Difensore civico della Toscana interviene in sanità ormai dal 1983. Una sezione della legge sul Difensore civico è dedicata alla tutela in sanità e con la Legge 25/2017 che prevede che le regioni possano affidare al Difensore civico i compiti di Garante del Diritto alla salute questo potere si è rafforzato. Potete rivolgervi al nostro ufficio problemi di lista d’attesa, ticket sanitari, organizzazione dei percorsi assistenziali, presunta responsabilità professionale, assistenza nei procedimenti amministrativi per danni da vaccini, emotrasfusioni emoderivati.

Ho chiesto una prestazione sanitaria, ma il CUP mi ha detto che ci vorrà molto tempo. Ho diritto ad eseguirla privatamente e farmi rimborsare la spesa dalla ASL?
Ho chiesto una prestazione sanitaria, ma il CUP mi ha detto che ci vorrà molto tempo. Ho diritto ad eseguirla privatamente e farmi rimborsare la spesa dalla ASL?
È una delle leggende metropolitane più diffuse. Non esiste un simile diritto che si può configurare solo se la persona vincesse una causa civile e ottenesse dal giudice il diritto ad un risarcimento per danno da ritardo con importo pari o superiore a quanto speso per eseguire privatamente l’esame, ma si deve dimostrare che effettivamente i tempi di attesa erano superiori ed è difficile farlo a fronte di una risposta telefonica.
Tuttavia va tenuto presente che la normativa prevede tutt’ora il diritto a ricevere un bonum pari al costo del ticket limitatamente ad un certo numero di esami o visite specialistiche che devono essere garantiti entro un termine certo. Va tenuto presente che il bonum non è concesso automaticamente, ma su richiesta dell’utente e che purtroppo i CUP non informano l’utente di questo diritto.
A prescindere dall’esistenza della possibilità di avere rimborsi, sempre più il problema alla cui soluzione punta anche il Difensore civico è che gli esami diagnostici siano eseguiti in tempi congrui rispetto alle prestazioni, sulla base di codici di priorità definiti dai sanitari che li prescrivono.
È bene sapere che:
1. Il medico può evidenziare un codice di priorità del quale il CUP deve tenere conto quando eroga la prenotazione possono entrare nel merito dei tempi di attesa entro i quali va erogato un esame;
2. La normativa vigente vieta tassativamente di “chiudere” le liste d’attesa. Laddove il CUP risponda che l’esame non è prenotabile perché “non hanno le agende” il problema è da segnalare al Difensore civico e/o all’URP dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera coinvolta;
3. La delibera della Regione Toscana 1038/2005 impone agli specialisti pubblici di prescrivere su ricettario regionale esami ed accertamenti necessari per la diagnosi e impone loro di accertarsi che i tempi di attesa offerti dal sistema siano congrui con quelli necessari per la cura e la diagnosi della patologia in esame. Quindi uno specialista che prescrive un esame dovrebbe farsi carico anche se non si tratta di un esame facilmente prenotabile di farlo prenotare dalla propria struttura di riferimento in modo che i tempi siano congrui con quanto necessario per la diagnosi o la prosecuzione delle cura.
Dovevo fare un’operazione, mi hanno visitato e mi hanno detto di fare l’operazioni in libera professione, per risparmiare tempo.
L’operazione in libera professione è consentita solo per potere scegliere il professionista che farà l’intervento. La normativa vigente vieta di prevedere tempi d’attesa in libera professione inferiori rispetto a quelli offerti in regime di servizio pubblico. Segnalate qualsiasi indicazione contraria al Difensore civico o all’URP della ASL e/o dell’Azienda Ospedaliera coinvolta.
Credo di essere stato vittima di un errore medico? Posso rivolgermi al Difensore civico?
Grazie alle previsioni della L.R. 19/2009 e ad un’esperienza ormai ventennale il Difensore civico della Toscana ha la possibilità di approfondire anche questo tipo di segnalazioni.
Dal 2010 inoltre le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Toscana non sono più assicurate e gestiscono direttamente le richieste di risarcimento dei danni. Ai sensi della Delibera della Regione 1234/2011 del 27 dicembre 2011 ha inoltre sancito che l’Ufficio del Difensore Civico faciliti e promuova “l’incontro tra le parti” anche nella fase di gestione diretta del contenzioso.
La legge inoltre fornisce al Difensore civico competenza anche nei rapporti con le Strutture private.
Il Difensore civico a fronte di un reclamo in cui l’utente ritiene di essere stato vittima di un errore chiede chiarimenti alla Struttura Coinvolta, acquisisce la documentazione clinica e sottopone il caso alla valutazione di consulenti medico legali pubblici appartenenti ad Azienda Sanitaria o Ospedaliera diversa da quella coinvolta per fornire all’utente un’indicazione medico legale terza, basata solo sui riscontri documentali (la persona non è sottoposta a visita, si valutano solo i documenti). A seguito degli sviluppi con la L. 1234/2011 il Difensore civico può gestire anche la fase successiva aiutando l’utente a redigere la domanda di risarcimento e accompagnandolo (sempre mantenendo il suo ruolo terzo) per favorire l’accordo fra le parti.
Il Difensore civico in questi casi ha un ruolo di riesame anche quando l’utente presenta la propria protesta direttamente all’Azienda se non è soddisfatto della proposta ricevuta. In questo caso l’intervento del Difensore civico è subordinato alla fine dell’istruttoria da parte dell’Azienda che deve concludersi in teoria entro sessanta giorni (90 se vi sono particolari complicazioni delle quali l’Azienda deve informare l’utente).
Il Difensore civico può sollecitare al rispetto dei termini.
L’azione del Difensore civico in questo settore non si limita a fornire una risposta all’utente sul suo caso concreto, ma si cerca di svolgere un’opera di monitoraggio più ampia su aspetti organizzativi generali, anche segnalando il caso alle Strutture della Regione Toscana che seguono particolari problematiche a seconda dei casi (Centro Regionale Rischio Clinico, Istituto Toscano Tumori etc.)
Le procedure risarcitorie di cui alla D.G.R.T. 1234/2011 devono concludersi entro un anno dalla richiesta.
In questo particolare settore va ricordato che:
1. Il diritto a chiedere il risarcimento si prescrive in dieci anni, per cui queste pratiche non hanno un particolare regime di urgenza, rispetto ad altre con scadenze o con esigenze di ottenere cure e prestazioni rapidamente.
2. Le valutazioni medico legali sono “terze” anche per il Difensore civico, che non ha modo di sindacarle anche se non sono soddisfacenti per l’utente.
3. I tempi di esame dei casi a volte possono essere lunghi, perché è necessario studiare il caso, mirare la richiesta di chiarimenti e poi trasmettere tutto ai medici legali.
Danni da vaccino, trasfusione emoderivati. Anni or sono ho subito una trasfusione e ho scoperto di avere l’HIV (AIDS), l’HCV (epatite C) o l’HBV (epatite B). Ho diritto al risarcimento dei danni dallo Stato?
Nel 1992 è stata adottata una legge (la Legge 210/1992) che stabilisce il diritto all’indennizzo per tutti i soggetti danneggiati da vaccino, trasfusione o somministrazione di emoderivati. Per riferimenti ulteriori si rinvia al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=ASS&idAmb=IND&idSrv=L210&flag=P In sintesi la procedura prevede che si faccia domanda alla ASL di residenza (a prescindere dal luogo ove c’è stato il probabile contagio) che verifica la correttezza della documentazione e trasmette alla Commissione Medica Ospedaliera (strutture sul territorio afferenti al Ministero della Difesa) competente per territorio (per la Toscana: La Spezia e Roma a seconda della residenza dell’utente)
La legge purtroppo prevede che la richiesta di indennizzo avvenga entro tre anni dalla presa coscienza qualificata della patologia. Questo è il motivo per il quale molte persone, che non sapevano di questa possibilità sono rimaste escluse. Il Difensore civico ha anche in passato censurato questo limite e si consiglia comunque di provare a fare la domanda, che è presupposto per eventuali successive azioni legali.
La legge concede un indennizzo, a tutti coloro che sono stati trasfusi, se non è possibile provare che oggi i donatori sono indenni dalla patologia contratta. C’è un’inversione dell’onere della prova perché basta provare che si è stati trasfusi e che non sia possibile provare che il donatore è sano.
È possibile chiedere l’indennizzo “una tantum” anche in quei casi in cui la persona contagiata sia deceduta per una causa legata alla malattia, anche se in vita non aveva avuto mai il riconoscimento. Il termine per questa richiesta è dieci anni.
Anche gli operatori sanitari possono richiedere l’indennizzo se hanno contratto la malattia a causa del loro lavoro. Anche in questo caso non c’è termine.
Ad oggi la normativa non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. La giurisprudenza ha sancito che siamo nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e questa azione si prescrive entro cinque anni dal momento in cui c’è la presa coscienza del danno ed in teoria sarebbe necessario provare che è stata proprio la trasfusione a causarlo, anche se i giudici spesso danno per scontata l’esigenza del nesso causale se è stato riconosciuto l’indennizzo. Va tenuto presente che la giurisprudenza più recente sembra fare risalire il termine per proporre azione giurisdizionale al momento della presa coscienza del danno e non al momento in cui lo Stato riconosce il nesso di causalità.
A livello nazionale va ricordato che questa legge era inizialmente gestita direttamente dal Ministero che poi ha delegato le Regioni. Non tutte le Regioni però hanno accettato la delega del Ministero in particolare le Regioni a statuto speciale non lo hanno fatto. In Toscana la Regione ha accettato la delega e delegato le ASL a gestire le procedure. La delega vale dal momento in cui è stata data, le pratiche iniziate dal Ministero continuano ad essere gestite dal Ministero.
Qual è la procedura?
Qual è la procedura?
In sintesi la procedura prevede che si faccia domanda alla ASL di residenza (a prescindere dal luogo ove c’è stato il probabile contagio) che verifica la correttezza della documentazione e trasmette alla Commissione Medica Ospedaliera (strutture sul territorio afferenti al Ministero della Difesa) competente per territorio (per la Toscana: La Spezia e Roma a seconda della residenza dell’utente). La persona interessata viene chiamata a vista e viene redatto un verbale che la ASL trasmette all’interessato.
Se il verbale riconosce che la patologia è legata alla trasfusione, vaccino emoderivato, che la domanda è stata proposta nei termini e che l’invalidità è ascrivibile alla categoria tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.° 381, la persona inizia a percepire l’indennizzo dal momento della domanda.
Se il verbale non riconosce qualcuno di questi elementi è possibile proporre:
• Ricorso amministrativo entro un mese dal ricevimento del verbale
• Ricorso giurisdizionale entro un anno
Se il verbale non riconosce l’ascrivibilità tabellare è possibile non impugnarlo, e proporre “domanda di aggravamento” in caso di aggravamento. In questo caso però l’indennizzo decorrerà dal momento della seconda domanda.
Se anche il ricorso amministrativo ha esito negativo è possibile proporre un ricorso giurisdizionale entro un anno dal ricevimento del diniego.
L’indennizzo è soggetto ad aumento ISTAT?
Dopo varie vicende giurisprudenziali, l’adozione di una legge che escludeva l’applicabilità dell’adeguamento Istat[1] all’indennizzo la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza 293/2011 dichiarando l’illegittimità costituzionale. Al momento l’adeguamento ISTAT è stato erogato a partire dal 2012 a molti utenti, per il passato si assiste ad una disparità di trattamento fra i casi gestiti dal Ministrero e quelli gestiti dalle Regioni, dal momento che lo Stato non ha previsto i finanziamenti alle Regioni.
Come può assistermi il Difensore civico in questa procedura?
Il Difensore civico può intervenire in varie fasi della procedura. Il Difensore civico della Regione Toscana ha sviluppato una specifica competenza ed è divenuto punto di riferimento a livello Nazionale.
1. Possiamo aiutare la persona a trovare cartelle cliniche, ricerca non facile se l’ospedale è chiuso o se era una struttura privata che ha chiuso;
2. Aiutiamo le persone a compilare le domande, adattando lo schema generale predisposto a livello nazionale al caso specifico;
3. Aiutiamo le persone a presentare ricorso amministrativo.
NON POSSIAMO ASSISTERE GLI UTENTI NELLA FASE DEL RICORSO GIURISDIZIONALE.
Inoltre in questo settore l’assistenza del Difensore civico si limita ad aiutare le persone a compilare domande, redigere ricorsi e cercare documenti. È necessario che l’interessato proceda direttamente a spedire o a consegnare la domanda o il ricorso.
Ho inviato un ricorso al Ministero da tempo ma non ho risposta. Cosa succede?
La Legge 210/’92 prevede che entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso, o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione” (un anno più 3 mesi più 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione del primo ricorso) può “esperire l’azione legale dinanzi al giudice ordinario competente” (art.5, comma 3, Legge n. 210/92). Il termine che il Ministero ha per esaminare il ricorso (inizialmente tre mesi) è stato aumentato da disposizioni normative successive.
Poiché ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) c’è l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso se il Ministero ha chiesto alla Azienda Sanitaria la trasmissione del fascicolo (per accertarlo se la ASL non ha trasmesso la lettera anche all’interessato basta fare richiesta all’Ufficio ASL competente), non si ha il rischio che il ricorso sia stato archiviato tramite silenzio – rifiuto. Comunque sul sito del Ministero vi sono i recapiti telefonici per chiedere notizie della propria pratica.
[1] D.L. 10 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 122/2010 art. 11.13.